Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’esercizio da parte del Segretario Generale del Comune del potere sostitutivo non può sottrarsi ai principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, con la conseguenza che esso sussiste e può essere concretamente esercitato solo se espressamente previsto e nei limiti e con le forme di tale previsione e non rientra ex se nella competenza generale dell’indicato organo su tutte le attività dell’ente. In particolare l’art. 17, comma 45, della L. n. 127 del 1997, ora confluito nell’art. 136 del D.Lgs. n. 267 del 2000, con riferimento ai provvedimenti che Comuni e Province sono tenuti ad adottare, prevede infatti che se essi, malgrado l’invito “a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo“, il quale “provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico“. Vero è che la più recente contrattazione nazionale dell’Area Dirigenza nello specificare cosa debba intendersi per funzioni di coordinamento dei dirigenti comunali svolte dal Segretario Generale ove il Sindaco o il Presidente della Provincia non abbiano nominato il direttore generale, vi ha incluso anche il potere di avocazione degli atti in caso di inadempienza da parte del soggetto deputato ad esercitarlo (art. 101 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020): ma tale disposizione, indipendentemente da ogni valutazione sul suo carattere innovativo, è comunque inapplicabile al caso di specie ratione temporis e necessita pur sempre per la sua concreta applicazione di un’apposita regolamentazione (circa la casistica di riferimento, la procedura per l’applicazione, le modalità di contestazione dell’ inadempimento al dirigente nonché dei termini entro i quali si può o si deve procedere). Ciò senza contare che essa non può che costituire una mera declinazione delle regole di esercizio del potere sostitutivo di cui al più volte ricordato art. 2 della L. n. 241 del 1990. A quanto sopra detto consegue l’annullamento degli atti impugnati per incompetenza del Segretario Generale a firmarli, tanto più che non si comprende nel caso di specie quale “peculiare natura del vizio o della sopravvenienza” abbia reso “irragionevole la pedissequa applicazione” del principio del contrarius actus che governa l’esercizio dell’autotutela, legittimando il Segretario comunale a sostituirsi alla titolare del Servizio, firmataria degli atti successivamente annullati.
Estratta da Wolters Kluwer – One legale
Pagina aggiornata il 23/01/2025