Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili evidenziano che un dipendente pubblico, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno e in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza, non può svolgere attività professionali extra istituzionali. Ciò in quanto: “Il rapporto di lavoro pubblico è storicamente caratterizzato da un regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico a tempo pieno è tendenzialmente preclusa la possibilità di svolgere attività extra-lavorative”. Secondo il Collegio, la ratio di tale divieto va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, art.98 Cost.”; la finalità di tale disposizione, a parere dei giudici contabili, è indirizzata a preservare le energie del lavoratore e a tutelare il buon andamento della p.a., poiché “la prestazione di attività lavorative supplementari, non previamente autorizzate dall’amministrazione di appartenenza, incide negativamente sulle prestazioni lavorative rese presso la struttura pubblica nei cui confronti l’interessato ha l’obbligo di dedicarsi completamente (Corte dei Conti, Sez. giur. Marche, n. 108 e 109/2012)”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025