Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte esamina il caso di svolgimento da parte di un dipendente pubblico di un’attività extraistituzionale in violazione della normativa in materia, l’art. 53, comma 1 del Dlgs 165/01. Nella fattispecie sarebbero sussistenti anche il dolo e l’occultamento doloso poiché il dipendente non avendo ottenuto l’autorizzazione a svolgere una determinata attività di consulenza tecnica, avrebbe comunicato all’Amministrazione di svolgere un’attività scientifica non necessitante di preventiva autorizzazione. In particolare la Corte, richiama le Sezioni Unite del 31 luglio 2019, n. 26, le quali hanno definitivamente chiarito che occorre distinguere la condotta di cui al comma 7 dell’art. 53, ossia l’obbligo di riversamento del compenso percepito per l’incarico svolto senza autorizzazione (in alternativa rispetto all’erogante) rispetto al successivo mancato versamento dell’importo in conto entrata dell’amministrazione di appartenenza (comma 7bis). Quest’ultima violazione individua una diversa ed ulteriore condotta che sancisce espressamente la “responsabilità erariale” davanti alla Corte dei Conti per la violazione dell’obbligo di riversamento del compenso indebitamente percepito.
Pagina aggiornata il 25/01/2025