Sezione giurisdizionale Lombardia sentenza n. 142/2020 Pubblico Impiego – Attività extra lavorative non autorizzate – Danno erariale

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio esamina una questione concernente la violazione dell’art. 53 c. 7 del d.l.gs 165/2001, che prevede per i dipendenti pubblici la possibilità di esercitare incarichi extraistituzionali retribuiti soltanto previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. I giudici, nel ribadire la tipicità del rapporto di lavoro con il datore pubblico che è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti infra precisati, è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorativa, esprimono l’avviso, in linea con la pronuncia n. 26/2019,delle Sezioni riunite della stessa magistratura contabile, che: “la condotta omissiva del versamento del compenso da  parte del dipendente pubblico indebito percettore,  dà luogo ad un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l’amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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