Sezione delle Autonomie n. 17/2019 Pubblico Impiego – Valori economici e resti assunzionali 2019-2021 personale

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati si pronunciano in ordine alla programmazione dei fabbisogni di personale dirigenziale e non, per il triennio 2019-2021, ed in particolare sulla possibilità di considerare se i valori economici delle capacità assunzionali 2019- 2021, per il personale dirigenziale e non dirigenziale, possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget da utilizzare indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le categorie di personale (dirigenziale e non) oppure se, per ognuna delle suddette due categorie, possa essere utilizzato esclusivamente il budget calcolato per la categoria considerata. Il principio di diritto espresso dal Collegio sulla materia, al quale si conformeranno tutte le sezioni regionali di controllo, è il seguente: “I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all’ art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento “al quinquennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”.

 

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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