Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene relativamente alla questione di massima sollevata dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 8/2020, relativa alla possibilità per Enti territoriali che soggiacciono al divieto di assumere personale previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, per non avere ottemperato all’obbligo di approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato o dell’invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nel rispetto dei termini previsti, di procedere all’utilizzo dell’istituto dello “scavalco condiviso”- che consiste nell’utilizzo di personale con modalità particolari presso più amministrazioni nei limiti dell’ orario di lavoro previsto. I giudici della Sezione esprimono il seguente principio di diritto al quale si atterrà la Sezione remittente: «Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore».
Pagina aggiornata il 28/01/2025