Sezione controllo Umbria deliberazione n. 129/2020 Enti locali-Limiti di spesa per le assunzioni di personale – Utilizzo “Scavalco condiviso”

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati evidenziano, rispetto  alla richiesta di chiarimenti relativa all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare relativamente alla possibilità di potere estendere anche ai Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa svolta da dipendenti di altre amministrazioni locali – ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 2004 –  del cosiddetto “scavalco di eccedenza,” che: “E’ consentito a tutti gli Enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali – che costituiscono il tempo di lavoro d’obbligo – mediante convenzione volta a definire, tra l’altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. scavalco condiviso). In tale ultima circostanza non si applica il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, purché in assenza di oneri aggiuntivi per la spesa complessiva del personale delle due Amministrazioni interessate. Ciò comporta il fatto che “la minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni” (deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG in relazione al citato art.1, comma 557)”.

 

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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