Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono sull’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito dalla l. 58/2019 che ha introdotto un nuovo sistema di determinazione delle capacità assunzionali dei comuni basato “non più sul criterio del turn over, ma su quello (maggiormente flessibile) della sostenibilità finanziaria della spesa di personale”. Questo nuovo sistema ha classificato i comuni in tre possibili fasce a seconda dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti: i cosiddetti “virtuosi” con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti; quelli con moderata incidenza e da ultimo i c.d. “non virtuosi” con elevata incidenza della spesa. Il Collegio in base a questo quadro normativo ha evidenziato che: “gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate corrente, i cosiddetti “non virtuosi” secondo le disposizioni vigenti, non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025