Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, si pronunciano rispetto alla possibilità di derogare ai limiti di spesa, previsti dall’art. 23, comma 2, del Dlgs n.75/2017, nel caso in cui si tratti di spese cosiddette etero finanziate. Il Collegio ha precisato che la possibilità del superamento del limite legislativo è consentito “nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo in quanto etero finanziate e pertanto senza che impattino effettivamente sul bilancio dell’ente”. A parere del Collegio, la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa etero finanziata sussiste “non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente pubblico utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025