Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili esprimono un parere in merito alla possibilità di attribuire incarichi esterni nella pubblica amministrazione, la disciplina di riferimento è, da ultimo, il d.lgs 75/2017 che ha introdotto, con il comma 5- bis dell’art. 7 del dlgs 165/2001, “il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro” comminando la nullità di tali contratti e la eventuale responsabilità del funzionario stipulante. La normativa citata dai giudici contabili prevede il rispetto di condizioni di legittimità imprescindibili per il conferimento di incarichi quali: “l’impossibilità per l’Ente di utilizzare strutture organizzative e risorse umane interne”; la verifica dell’indisponibilità costituisce un prius logico necessario da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale valutativo che si conclude con il conferimento dell’incarico; “l’incarico deve essere conferito sulla base di procedure comparative solo in casi eccezionali e da motivare adeguatamente, in relazione a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l’affidamento diretto, senza procedura comparativa; l’oggetto della prestazione deve essere determinato, dovendo corrispondere ad obiettivi o progetti specifici e determinati; non possono rientrare tra le prestazioni conferibili, funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo, la prestazione resa dall’incaricato deve essere altamente qualificata”. Come detto, il ricorso a personale esterno incaricato, secondo l’interpretazione del Collegio, deve rivestire carattere di eccezionalità il che comporta che “i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità”. Quanto all’istituto della proroga, l’incarico non potrà ritenersi prorogabile “se non nei limiti del completamento di un’attività avviata, mentre il rinnovo, è vietato, in quanto l’incarico dovrebbe fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita procedura comparativa (come anche ribadito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008)”.