Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, in merito alla possibilità prospettata da un Ente locale di potere acquisire il parere dei revisori legali successivamente alla sottoscrizione dei contratti integrativi già applicati, richiamano il quadro normativo esistente (l’articoli 40 co. 3-sexies e 40 bis co.1 del d.lgs 165/2001 e ccnl 2016/2018 del comparto funzioni locali art. 8, co.6) e ribadiscono che: “il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori”. Pertanto, a parere del Collegio, non appare possibile un controllo dei revisori ex post “ora per allora” rispetto a contratti integrativi già sottoscritti e applicati e che “le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate al collegio dei revisori dei conti (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all’organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025