Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili in relazione alle disposizioni (art. 6 bis d.l.gs 165/2001 come modificato dall’art.4 d.l.gs 75/2017; art. 33 d.l. 34/2019) che prescrivono le condizioni per la rideterminazione del fondo per il salario accessorio in caso di esternalizzazione di servizi evidenziano che: “La norma vuole garantire il valore medio pro-capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018. Il fondo per la contrattazione decentrata acquista per effetto di detta norma una connotazione flessibile e dinamica. In caso di esternalizzazione di servizi la riduzione dei fondi della contrattazione, prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.” (stessa Sez. delib. 95/2020/PAR).
Pagina aggiornata il 28/01/2025