Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene relativamente alla possibilità prospettata da un sindaco di potere rinunciare all’utilizzo delle somme destinate all’indennità di carica e di potere destinare la quota di incremento dell’indennità medesima, a favore dell’ente. Il parere espresso dai magistrati, sottolinea la cogenza del vincolo di destinazione delle quote non utilizzate per la finalità menzionata, che in caso di rinuncia devono essere riversate allo Stato, in particolare il collegio evidenzia che: “Il sindaco ha la facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025