Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati intervengono sulla possibilità prospettata da una amministrazione locale di escludere, ai fini del calcolo della spesa massima di personale, le assunzioni a tempo determinato effettuate per fronteggiare l’emergenza, evidenziando che: “possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato” (per situazioni emergenziali.) “Il tenore letterale della disposizione in parola, appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)”. (Ex multis sez. autonomie n.23/2017; sez. aut.20/2017; sez. aut. 26/2014; sez.riunite n.7/2011).
Pagina aggiornata il 28/01/2025