Sezione controllo Liguria deliberazione n.4/2021 Enti locali – Indennità di sindaco spettante al vicario in caso di impedimento

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili, in relazione alla possibilità prospettata da un vicesindaco di ricevere l’indennità spettante al sindaco, per l’esercizio delle funzioni espletate in luogo di quest’ultimo, decaduto dall’incarico, esprimono condivisione con l’orientamento del Consiglio di Stato, (parere 501/2001) che distinguendo tra l’ipotesi di impedimento temporaneo e permanente del sindaco ha ritenuto che: “siccome la misura dell’indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente (e non alla qualifica da questi rivestita) sembra conseguente concludere nel senso che al vicario spetta, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, una indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco” tale fattispecie, a parere dei giudici, è riconducibile all’impedimento “definitivo” del sindaco, ex art. 53 co.1, TUEL, e non a una mera supplenza temporanea. In aggiunta, il Collegio chiarisce che tale soluzione “non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunale in quanto al maggior onere discendente dall’attribuzione al vice sindaco dell’indennità spettante al sindaco ex D.M. 119/2000, fa riscontro il risparmio derivante dalla mancata erogazione della medesima indennità al sindaco eletto” (stessa Sez del. n. 76/2014).

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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