Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili in merito ad un’ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per il danno cagionato all’Università da un docente ordinario ,derivante dalla detenzione di quote sociali e dallo svolgimento di incarichi di Amministratore unico, rappresentante legale e Procuratore e di società, aventi scopo di lucro, ritenuti incompatibili con il rapporto di lavoro a “tempo definito” intrattenuto con l’Ateneo, evidenziano che: “la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che il regime delle incompatibilità, stabilito dalla normativa, va collegato allo status di pubblico dipendente e non al regime di impegno prescelto, a “tempo pieno” o “definito. L’assunzione di incarichi è vietata laddove il docente assuma cariche in consigli di amministrazione o in organi gestionali, comportanti deleghe operative, costituenti esercizio di attività imprenditoriali”. La decisione si basa essenzialmente sul divieto, vigente per tutti i docenti (sia in regime di “tempo pieno” sia in regime di “tempo definito”), di svolgere attività commerciali e industriali, stabilito, in materia di pubblico impiego, dall’art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, confermato, in materia di ordinamento universitario, dall’art. 11 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dall’art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. riforma Gelmini) e dai regolamenti universitari.
Pagina aggiornata il 27/01/2025