Sezione Autonomie Sentenza n.4/2022 Applicabilità divieti assunzionali per Enti dissestati e strutturalmente deficitari ex art. 90 c.1 d.lgs 267/2000

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La questione di massima era stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012,  in relazione all’interpretazione dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui vieta agli enti dissestati e strutturalmente deficitari, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo a supporto degli organi politici, se tale divieto debba ritenersi esteso anche agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, durante l’intero arco temporale di attuazione del piano di risanamento”. I magistrati contabili della sezione Autonomie hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il divieto di cui all’art. 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL”.

 

 

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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