Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con la sentenza n. 3188/2023 il TAR si è pronunciato in materia di graduatorie del personale scolastico relativamente alla richiesta di l’annullamento, del decreto a firma dirigenziale con il quale la ricorrente veniva esclusa dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A027 (“matematica e fisica”). Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento rivolta al provvedimento di esclusione dalle GPS, essendo quest’ultimo un atto adottato dalla p.a. in qualità di datore di lavoro, con discendente giurisdizione ordinaria in materia, mentre la domanda di annullamento proposta avverso l’O.M. n. 112 del 2022 unitamente al D.P.R. n. 19 del 2016 è manifestamente irricevibile in quanto presentata oltre il termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi. La giurisdizione del giudice amministrativo deve intendersi, pertanto limitata alla sola conoscenza di profili di illegittimità degli atti ministeriali (decreti/ordinanze) che disciplinano la loro formazione, ove questi siano in grado di ledere in via immediata la sfera giuridica dei privati, rientrando nella giurisdizione ordinaria le rimanenti questioni relative alla costituzione e alla gestione degli anzidetti elenchi graduati, nell’ambito delle quali a venire in rilievo sono dei poteri di natura privatistica esercitati dalla p.a. con funzioni proprie del datore di lavoro.
Pagina aggiornata il 22/01/2025