Sentenza n. 95 del 11/5/2021 Impiego pubblico – Regioni e Autonomie Locali – segretari comunali – requisiti accesso – riparto competenze Stato Regioni

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, lett. g), della L. Regione Trentino­ Alto Adige n. 8/2019  nella parte in cui introduce l’articolo 148- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella L. Reg. Trentino­ Alto Adige 2/2018,  che prevede – per la sola Provincia autonoma di Trento –l’istituzione di un albo  dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni, una prevede l’iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei soggetti «in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all’esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle provincie di Trento e di Bolzano»; e l’altra l’iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della Provincia autonoma di Trento già in servizio a tempo indeterminato. La Corte con la presente sentenza analizza i parametri riguardanti, l’ampiezza della competenza legislativa spettante, in materia, alla Regione autonoma, le modalità di accesso a tale specifica figura dell’impiego pubblico, e infine le complessive garanzie che debbono connotarne, anche in ambito regionale, lo status, particolarmente alla luce dell’art. 4 dello statuto speciale, e per suo tramite, dell’art. 97 Cost.. La Corte rileva che con l’introduzione dell’art. 148 bis si consente l’accesso alla funzione di segretario comunale senza alcuna selezione concorsuale e alla luce della normativa del 2019 i nuovi segretari comunali sono così nominati sulla base di una scelta del sindaco tra abilitati inseriti nell’albo senza alcuna prova concorsuale né per l’abilitazione in via preventiva, né per l’assunzione in via successiva. La durata del segretario di nuova nomina assunto a tempo determinato è corrispondente al mandato del sindaco, in particolare, il comma 4 dell’art. 148-bis del codice regionale degli enti locali consente la revoca dell’incarico in seguito alla valutazione negativa conseguita per tre anni consecutivi. La Corte rileva, che riguardo alle procedure di assunzione il vizio afferente non è neutralizzato dalla nuova conformazione, dal rapporto di lavoro a tempo determinato dal momento che i profili della disciplina impugnata introducono rilevanti aspetti di vera e propria precarietà. La sentenza, inoltre, evidenzia come la norma censurata introduca il regime di spoil system per i soli segretari comunali della Provincia di Trento, assunti successivamente all’entrata in vigore della disposizione. Quanto alla potestà legislativa, Secondo la Corte lo statuto Trentino Alto-Adige assegna alla Regione autonoma la competenza legislativa in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», competenza capace di estendersi alla disciplina del relativo personale, attraverso l’emanazione di principi generali in materia di «ordinamento del personale dei comuni» ma tale potestà legislativa deve operare, sempre in «armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica», sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente. La disciplina introdotta dall’art. 148-bis del codice regionale degli enti locali configura un profilo di segretario comunale (o di altro ente locale) che, per la sola Provincia autonoma di Trento, non si conforma a tali principi, sin dal momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Consentendo, con l’abolizione del sistema dei concorsi banditi su base locale, l’accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa essendo sufficiente essere iscritti all’albo di nuova istituzione, e consentendo la cessazione automatica del rapporto di lavoro del segretario comunale con la proclamazione del nuovo Consiglio comunale si acuiscono di contrasto i principi presidiati dall’art. 97 Cost. e si amplia il sistema di spoils system introdotto per gli iscritti alla prima sezione dell’albo.

Pagina aggiornata il 29/01/2025

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