Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dei criteri di determinazione del compenso stabilito per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di direttore dei servizi generali e amministrativi. in base al combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della l. 228/2012 in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. Il meccanismo di determinazione del compenso, comporta una progressiva riduzione equivalente all’aumento del trattamento economico correlato all’anzianità maturata dall’assistente incaricato, fino all’azzeramento nel momento in cui raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore. La Corte rileva che il lavoratore preposto a mansioni superiori anche nell’ipotesi di prestazione volontaria, ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata in virtù del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all’art. 36 Cost, principio peraltro assicurato dall’art.145 L 228/2012. La Corte, pertanto, esclude la manifesta irragionevolezza dell’attuale meccanismo, in quanto ancorato al differenziale tra il trattamento complessivo percepito dall’assistente amministrativo che ha ricevuto l’incarico e quello tabellarmente previsto come iniziale per il DSGA, e che comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l’azzeramento del compenso per le mansioni superiori. La Consulta ritiene altresì giustificata sia la diversità di trattamento rispetto all’assistente amministrativo dotato di minor anzianità sempre in relazione al criterio di valutazione complessiva della retribuzione goduta, sia la dedotta disparità rispetto al personale docente che pur trovandosi in situazioni identiche è disciplinato in modo giustificatamente diverso.
Pagina aggiornata il 29/01/2025