Sentenza n. 62 del 10/3/2022 Comuni – Normativa elettorale – parità di genere – fondatezza

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte Costituzionale afferma il principio di uguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3 Cost con riferimento alla normativa nazionale elettorale, dichiarando l’illegittimità del combinato disposto degli artt. 71, co. 3-bis, del d. l.vo 18/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 301 lett. d-bis) ed e), del d.P.R. 16/5/1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Per la Consulta, la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive e l’obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali però la disciplina attuale sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. In particolare la Corte afferma che gli artt. 71 co 3-bis del TUEL e 30 co 1 lettere d-bis) ed e) del dpr 570/1960, sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. Inoltre, l’esclusione delle liste che non rispettino il vincolo costituisce una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedio, in quanto è la soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti.

Pagina aggiornata il 29/01/2025

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