Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La regione Sardegna dispone il passaggio di alcuni terreni pubblici alla gestione dell’Agenzia FORESTAS e autorizza l’inquadramento temporaneo nel proprio organico del personale impegnato. La Corte chiamata a pronunciarsi, con la presente sentenza, afferma che i profili concernenti l’assunzione e l’inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, comportano l’applicabilità, anche per la Regione autonoma della Sardegna, dell’art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (sentenza n. 217 del 2012). La natura eccezionale dell’inquadramento – nel caso della Regione Sardegna non appare confermata dalla finalità che il legislatore regionale individua nell’esigenza di «garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture», senza che la Regione autonoma offra ragguagli più circostanziati al riguardo. L’assunzione temporanea di personale presso l’Agenzia Forestas, così come previsto dall’art. 7, comma 2, della legge regionale, travalica questo limite. Non vi è certezza circa il carattere temporaneo ed eccezionale delle scelte poste in essere dalla Regione autonoma. Per l’inquadramento dei lavoratori, che si definisce temporaneo, non è invero previsto alcun termine finale certo. Pertanto, la previsione dell’assunzione di lavoratori a tempo determinato, di cui all’impugnato art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, in assenza di adeguati elementi che comprovino la sussistenza di un’effettiva situazione temporanea ed eccezionale, come stabilito dall’art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. L’ingresso nei ruoli della Regione ad una ben precisa categoria di soggetti, mediante loro iscrizione, ex lege, nella speciale «lista ad esaurimento» contrasta con quanto prevede l’art. 97, quarto comma, Cost.; la selezione concorsuale costituisce infatti la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale pubblico, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell’amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze nn. 5 e 36 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017). Nel caso di specie, prevedendo la norma impugnata l’ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale proveniente dall’esterno – senza fare riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (dell’art. 59 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019) – la Corte ne dichiara l’illegittimità costituzionale. Nel caso in cui la norma regionale preveda progressioni economiche di tipo orizzontale, all’interno della medesima categoria o area di appartenenza, con decorrenze per gli effetti giuridici delle progressioni antecedenti alla previsione normativa si potrebbe palesare un contrasto con «gli orientamenti consolidati espressi dall’Aran, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti», dagli stessi infatti si evincerebbe che la decorrenza giuridica delle progressioni non potrebbe essere fissata ad «una data anteriore a quella dell’approvazione della graduatoria o della presa delle funzioni” L’art. 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, rubricato «Progressioni professionali», stabilisce che «…al personale del comparto di contrattazione regionale che abbia maturato i requisiti per le progressioni professionali per l’anno 2018 e non sia transitato nel livello economico superiore, sono riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale decorrenza ha valore ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo». La retrodatazione, rileva la Corte, non si pone in contrasto con gli «orientamenti consolidati» dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o della Corte dei conti, poiché in esse testualmente «la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse» (così, in particolare, la delibera della Corte dei conti, sez. contr. Calabria, 20 marzo 2018, n. 57, che richiama gli indirizzi dell’ARAN). In termini analoghi si è pronunciata la Ragioneria generale dello Stato (parere prot. n. 49781, del 24 marzo 2017) e la stessa ARAN (nota prot. n. 7086, del 13 settembre 2016). Conseguentemente la Corte non rileva, nella norma regionale impugnata, profili di contrasto con il sistema delineato a livello statale, né sussistono diversità tra il trattamento contrattuale applicato in Sardegna e quello di altre Regioni e pertanto ritiene la questione infondata
Pagina aggiornata il 29/01/2025