Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 68, del d.P.R., n. 3/1957 in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. nella parte in cui «per il caso di “gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia, i periodi non computabili secondo l’art. 35, comma 14, del C.C.N.L. 2006-2009- comparto Università. La questione arriva all’esame della Corte a seguito del licenziamento deciso da un ateneo nei confronti di una ricercatrice universitaria che era stata in malattia per oltre 180 giorni e che aveva impugnato il recesso datoriale. Il TAR aveva escluso l’applicabilità della normativa più favorevole del CCNL comparto università ad un rapporto di lavoro prestato in regime pubblicistico. Con la sentenza in oggetto, la Consulta dichiara che nel caso di specie, in cui esistono due diverse discipline, le complessive relazioni fra malattia e rapporto di lavoro che vengono in rilievo, presentano caratteristiche strutturali che rispondono alle obiettive differenze di status, legate al carattere privatizzato o meno del rapporto. e che non sono suscettibili di un confronto diretto ma che sono la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva. Pertanto il mancato riconoscimento del periodo di comporto manifesta una intrinseca irrazionalità che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione, sotto questo diverso profilo, dell’art. 3 Cost.
Pagina aggiornata il 29/01/2025