Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del personale di comparto di contrattazione regionale, ha incrementato «di euro 1.000.000», a decorrere dall’anno 2018, le risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa del personale di FoReSTAS, nel triennio 2016-2018. Si censura l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa dei dipendenti di FoReSTAS poiché, mancando la precisazione in ordine alla destinazione delle somme, alla componente fissa o accessoria della retribuzione, sarebbe possibile un incremento del trattamento accessorio di questo personale, senza il rispetto dei limiti posti dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in violazione del principio di riserva di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, previsto dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Le questioni sono inammissibili. La necessità di una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si è imposta a seguito della privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente esigenza di un trattamento uniforme di tali tipi di rapporti; tale impostazione prevede, per espresso dettato normativo, il principio di riserva di contrattazione collettiva, con la conseguenza che qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto, comporta un’illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore nazionale. Il mancato richiamo all’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, che pone un limite alle somme stanziabili per l’erogazione del trattamento accessorio dei dipendenti regionali, solo presuntivamente potrebbe essere superato dalla norma regionale impugnata poiché il limite va riferito alla futura conseguenziale negoziazione contrattuale. Pertanto, non si può non rilevare l’incertezza dei parametri evocati dallo Stato con riferimento ad una normativa regionale in piena evoluzione, come dimostrato dalla successiva e pressoché contemporanea legge della Regione autonoma Sardegna 19 novembre 2018, n. 43, recante «Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS», che ha inserito a tutti gli effetti il personale di FoReSTAS nel comparto del personale regionale. In conclusione, la motivazione appare insufficiente per l’incoerenza della norma interposta rispetto ai parametri evocati e, quindi, va ritenuta l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità.
Pagina aggiornata il 29/01/2025