Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, c. 2, L. n. 14/2016 della provincia autonoma di Bolzano nella parte in cui esclude il carattere sempre collegiale dell’organo chiamato a svolgere le verifiche ed esprimere la propria valutazione sui dirigenti scolastici. Con il suddetto articolo infatti si sarebbe introdotto un sistema di valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici differente da quello previsto dalla legislazione statale e in contrasto con i principi fondamentali posti da questa ultima, i quali prevedono anche una diversa composizione del nucleo di valutazione. Dicono i giudici: “Il procedimento di valutazione dei dirigenti è volto all’acquisizione di elementi informativi utili per misurare l’efficienza delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio e, quindi, per orientare le future scelte dell’amministrazione statale nel settore scolastico. A tale procedimento di valutazione è sottesa una imprescindibile esigenza di uniformità della misurazione, la quale comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi”.
Pagina aggiornata il 29/01/2025