Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nel giudizio di legittimità costituzionale la Corte dichiara che Il sistema di reclutamento disposto dalla l. reg. Veneto n. 12/2022 art. 211-2 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali), valorizzando, in luogo del diploma di specializzazione, l’esperienza concretamente maturata dal candidato nell’ambito dei servizi di emergenza-urgenza, non solo deroga alle disposizioni statali –all’art. 157 del D.Lgs. n. 502/1992 e all’art. 24 del D.P.R. n. 483 del/1997 –, che condizionano l’accesso al concorso per l’immissione nel ruolo della dirigenza medica al possesso del titolo di formazione specialistica, ma eccede la stessa disciplina che, in deroga alle citate previsioni generali, ammette alla procedura concorsuale i medici iscritti al terzo anno del corso di specializzazione, sia pur subordinando il consolidamento del rapporto di impiego così instaurato con il Servizio sanitario nazionale al conseguimento, da parte del vincitore del concorso, del diploma di specializzazione. Accertato che l’impugnato art. 122 ha modificato l’allegato alla L.R. Veneto n.48/2018, (Piano socio-sanitario regionale 2019-2023), aggiungendovi il sottoparagrafo relativo all’incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici in formazione specifica in medicina generale in relazione alla carenza di medici di medicina generale, aggravata dagli effetti dell’emergenza da COVID-19, prevedendo inoltre che le aziende del servizio sanitario regionale possono prevedere, nelle convenzioni concernenti gli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, un massimale di scelte fino ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno, e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 1-2, della l. reg. Veneto n. 12/2022, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 502 del 1992.
Pagina aggiornata il 29/01/2025