Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che, integrando le altre voci stipendiali fisse e continuative, esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico, nonché dell’art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della stessa legge, che attribuisce un analogo emolumento in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. La Corte ha accolto le censure relative a tali disposizioni percome vigenti prima della loro abrogazione ad opera della successiva legge reg. Toscana n. 2 del 2023, ritenendo che la Regione, nel prevedere con legge il trattamento economico del personale addetto agli uffici di staff, aveva violato, all’epoca, la riserva di competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile» spettante al legislatore statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Ha rilevato, infatti, la Corte, che è solo con l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023 che le regioni sono state abilitate ad «applicare», anche con legge regionale, l’art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui secondo comma riguarda, appunto, il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Tanto è avvenuto in ragione del generale principio di sussidiarietà che, operando anche a livello legislativo, oltre che amministrativo, e non solo come chiamata di competenza a livello superiore, ma anche come attribuzione ad un livello inferiore, consente al legislatore statale di demandare al legislatore regionale una sua porzione di competenza esclusiva rispondente ad esigenze organizzative di prossimità. Si tratta dell’adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata fiduciarietà dell’incarico e per la tradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto.
Pagina aggiornata il 23/01/2025