Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 22/2019 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa ancora in essere, già conferiti sulla base dei precedenti contratti collettivi nazionali di comparto, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative. La proroga degli incarichi di posizione organizzativa già in essere, è stata dettata, secondo la Corte, da ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare – specie in settori interessati dal trasferimento di personale e delle relative funzioni ai sensi della l. n. 56/2014 – la necessaria continuità dell’azione amministrativa. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il lavoro pubblico, anche regionale, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell’ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. I profili “pubblicistico-organizzativi” ad esso afferenti rientrano, invece, nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall’art. 117, quarto comma, Cost. La Regione, pertanto, nel procedere all’assegnazione delle posizioni organizzative esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa di uffici che impongono un alto livello di professionalità e non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti, di cui non hanno né le funzioni né lo status. Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione temporanea di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, alla scadenza della quale il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico. La posizione organizzativa, creata per sottrazione dalle funzioni dirigenziali, si caratterizza dunque per la temporaneità dell’assegnazione, cui corrisponde una quota accessoria della retribuzione. Possono provvedere all’incremento, entro una certa misura, dei fondi destinati al trattamento economico accessorio, al fine di consentire la progressiva armonizzazione dello stesso trattamento di tale personale con quello del personale dell’amministrazione di destinazione. La disciplina impugnata, ricondotta, come si è detto, nell’alveo della competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, comporta di per sé l’esercizio di una discrezionalità piena, anche nella disciplina di aspetti dettagliati, quali sono da intendersi le proroghe degli incarichi di posizione organizzativa conferiti a personale in mobilità dalle Città metropolitane e dalle Province e ai correlati effetti economici che ne conseguono. Ne derivano possibili e ragionevoli differenziazioni fra le amministrazioni regionali, purché le scelte operate si svolgano nell’ambito delle competenze loro assegnate e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97, secondo comma, Cost.
Pagina aggiornata il 29/01/2025