Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
All’attenzione dell’Autorità è sottoposto un dubbio interpretativo in ordine alle disposizioni dettate dal d.lgs. 36/2023 in materia di polizze assicurative dei dipendenti dell’amministrazione, impegnati nelle attività elencate nell’Allegato I.10 del Codice medesimo. Più in dettaglio, la società – illustrati i riferimenti normativi in materia, con particolare riguardo all’art. 2, comma 4 e all’art. 45, comma 7, lett. c) del Codice, e richiamati i pareri espressi dal MIT sul tema delle coperture assicurative dei dipendenti dell’ente (parere n. 2163/2024 e n.2329/2024) nonché l’avviso della Corte dei conti (delibera n. 89/2023) – “ha chiesto all’Autorità di chiarire se alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. 36/2023 sussista, per la stazione appaltate, un obbligo di stipulare, a proprie spese, delle polizze assicurative a copertura della responsabilità “per colpa grave” dei dipendenti impegnati nelle attività elencate nell’Allegato I.10 del Codice, formulando altresì un quesito sulle modalità di stipula delle predette polizze, nei termini indicati nell’istanza di parere. Al fine di fornire riscontro a tale istanza, occorre richiamare in via preliminare l’art. 2 del d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce al comma 2, che “Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”. La Corte dei conti, ribadendo i principi in tema di responsabilità diretta del dipendente pubblico, ha evidenziato la natura eccezionale delle disposizioni che pongano a carico dell’Amministrazione la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, per cui tale copertura assicurativa è ritenuta ammissibile in presenza di previsioni normative che “impongono” a carico dell’ente, l’obbligo di stipulare dette polizze, riconducendo a tale fattispecie anche l’attività di verifica della progettazione di cui al d.lgs. 36/2023, soggetta a copertura assicurativa obbligatoria (artt. 34 comma 2 (lett. c e d) e 37 comma 3 dell’Allegato I.7). Consegue da quanto sopra che con riferimento alle figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell’Allegato I.10 del Codice, può ritenersi ammissibile la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, a carico dell’Amministrazione (ai sensi dell’art. 45 del Codice) in relazione ai casi previsti come obbligatori dal d.lgs. 36/2023. L’ANAC conclude che “dalle previsioni dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 36/2023, sembra derivare comunque la facoltà per l’ente, ove ritenuto opportuno, di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, previa valutazione della consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e della sussistenza di adeguata copertura finanziaria a tali fini nel proprio bilancio”.
Pagina aggiornata il 21/01/2025