Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG si pronuncia su una questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio. La questione riguarda l’interpretazione dei limiti di spesa per il personale degli enti del SSR, in particolare se: 1) il limite previsto dall’art. 11, c. 1, D.L. n. 35/2019 debba essere riferito al singolo ente o alla Regione nel suo complesso; 2) quale sia il rapporto tra tale limite e quello stabilito dall’art. 2, c. 71, L. n. 191/2009. La Delibera enuncia il seguente principio di diritto di orientamento generale per le Sezioni regionali di controllo: «a) il limite di spesa per il personale previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 10 2019 deve essere riferito alla Regione, tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale; b) il limite di spesa per il personale previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 è ancora produttivo di effetti, in via alternativa, al limitato fine di assicurare agli enti un più ampio margine di spesa rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019».
Pagina aggiornata il 29/04/2025