Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile – Circolare n. 82 del 22/9/2023 – INPS

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

L’INPS con circolare n. 82 del 22/9/2023 fornisce istruzioni in merito all’art. 1, c. 286, L. 29/122022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha previsto che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”. La circolare chiarisce che: tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

– il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

– gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Pagina aggiornata il 14/01/2025

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