Decreto-Legge n.56 del 30 aprile 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Il Decreto Legge n.56/2021 ha modificato l’art. 263 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, relativo alle disposizioni urgenti in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Il nuovo art. 263 conferma che il lavoro agile, durante la fase di emergenza, sia applicato in deroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Conferma altresì che il ricorso a tale modalità di lavoro sia possibile a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza. La nuova disposizione ha, inoltre, prorogato la vigenza delle misure semplificate fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Infine, quale aspetto di maggiore novità rispetto alla precedente disposizione, la nuova norma non prevede più l’obbligo di applicare il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità né alcun’altra percentuale che vincoli le scelte delle amministrazioni.

Pagina aggiornata il 21/01/2025

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