ACCORDO D’INTEGRAZIONE DELL’ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PREMESSA
Premesso che, in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 42 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
considerato che l’art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo quadro prevede che mediante appositi accordi di comparto è possibile, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, apportare all’Accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al comma 3 del medesimo articolo;
il presente Accordo dà attuazione alla previsione del citato art. 2.
Art.1
Ambiti di costituzione delle RSU
Le RSU sono costituite, nell’ambito di ciascuna amministrazione, presso le articolazioni organizzative in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:
a. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
b. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 unità ed aventi sede unica, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
c. per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni individuate a seguito delle apposite procedure di mappatura come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro.
Art. 2
Numero dei componenti
1. Il numero dei componenti delle RSU, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente art. 1 (Ambiti di costituzione delle RSU), è pari a:
- 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- 3 unità nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- 5 componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 101 a 200;
2. Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 7 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
3. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 37 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
Art. 3
Dipendenti operanti presso sedi estere
1. I dipendenti del comparto Funzioni Centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI di cui all’art. 14 dell’ACNQ del 12.4.2022 partecipano alle votazioni per la RSU dell’unità di riferimento presso la Direzione generale della rispettiva amministrazione. A tal fine è costituito apposito seggio presso l’Ufficio Consolare del Paese in cui insiste la sede di lavoro, che comunica l’esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento appena terminate le operazioni di scrutinio.
Art. 4
Clausola di salvaguardia
Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.
Art. 5
Disapplicazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono abrogati i seguenti accordi:
a) Comparto Ministeri - Integrazione dell’Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale del 3 novembre 1998;
b) Comparto EPNE - Accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7/8/98 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 3 novembre 1998.