CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SUI PRINCIPALI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2025-2027

Il giorno 1° luglio 2026 alle ore 15:00 ha avuto luogo l'incontro tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2025-2027.

Per l’A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo...Firmato...

Per le:

 

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
FLC CGIL Firmato CGIL Firmato
CISL FSUR Firmato CISL Firmato
FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA
Firmato UIL Firmato
SNALS CONFSAL Firmato CONFSAL Firmato
FEDERAZIONE
GILDA UNAMS
Firmato CGS Firmato
ANIEF Firmato CISAL Firmato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SUI PRINCIPALI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2025-2027

 

INDICE

Titolo I          DISPOSIZIONI GENERALI E NORME COMUNI. 1

Art. 1       Campo di applicazione e definizioni 1

Art. 2       Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 2

Art. 3       Integrazioni all’art. 14 del CCNL 18/01/2024. 3

Titolo II        TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE.. 4

Art. 4       Incrementi degli stipendi tabellari 4

Art. 5       Effetti dei nuovi stipendi 4

Art. 6       Incrementi delle indennità fisse. 5

Art. 7       Una tantum.. 5

Titolo III      TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ E AOU.. 7

Art. 8       Incrementi degli stipendi tabellari 7

Art. 9       Effetti dei nuovi stipendi 7

Art. 10     Incrementi dell’indennità di Ateneo. 8

Art. 11     Lavoro straordinario. 8

Titolo IV       TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA.. 9

Art. 12     Incrementi degli stipendi tabellari 9

Art. 13     Effetti dei nuovi stipendi 9

Art. 14     Incrementi dell’indennità di Ente e dell’indennità di Valorizzazione professionale. 10

Art. 15     Norme finali 10

Titolo V        TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM... 11

Art. 16     Incremento degli stipendi tabellari 11

Art. 17     Effetti dei nuovi stipendi 11

Art. 18     Incrementi delle indennità fisse. 12

TABELLE.. 13

Tabella A1 – SCUOLA.. 13

Tabella A2 – SCUOLA.. 15

Tabella A3 - SCUOLA.. 17

Tabella A4 - SCUOLA.. 17

Tabella A5 - SCUOLA.. 17

Tabella B1 - UNIVERSITÀ.. 18

Tabella B2 - UNIVERSITÀ.. 19

Tabella B3 - UNIVERSITÀ.. 20

Tabella B4 - UNIVERSITÀ.. 21

Tabella C1 - ENTI DI RICERCA(1) 22

Tabella C2 - ENTI DI RICERCA(1) 23

Tabella C3 - ENTI DI RICERCA(1) 24

Tabella C4 - ENTI DI RICERCA(1) 25

Tabella C5 – ENTI DI RICERCA(1) 26

Tabella C6 – ENTI DI RICERCA(1) 26

Tabella D1 – AFAM... 27

Tabella D2 - AFAM... 29

Tabella D3 - AFAM... 30

Tabella D4 - AFAM... 31

Tabella D5 - AFAM... 31

Tabella D6 - AFAM... 31

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1. 32

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME COMUNI

Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 28 ottobre 2025.

2. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

3. Con il termine “istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” o “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

4. Con il termine “università” e con il termine “aziende ospedaliero-universitarie” o “AOU” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 28 ottobre 2025.

5. Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 28 ottobre 2025.

6. Con l’acronimo MIM si intende il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre con l’acronimo MUR si intende il Ministero dell’Università e delle Ricerca.

7. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4, e 5.

8. Con la locuzione “pubblica amministrazione”, in assenza di ulteriori specificazioni, si intendono le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

9. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

  1. CCNL 7/10/1996, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995" sottoscritto il 7 ottobre 1996;
  2. CCNL 21/02/2002- biennio 2000-2001, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001" sottoscritto il 21 febbraio 2002;
  3. CCNL 16/02/2005, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002-2003" sottoscritto il 16 febbraio 2005;
  4. CCNL 28/03/2006, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004-2005" sottoscritto il 28 marzo 2006;
  5. CCNL 29/11/2007, con cui si intente il "CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 29 novembre 2007;
  6. CCNL 16/10/2008, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 16 ottobre 2008;
  7. CCNL 18/01/2024, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2019-2021” sottoscritto il 18 gennaio 2024.
  8. CCNL 23/12/2025, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024” sottoscritto il 23 dicembre 2025.

10. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.

11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e del comparto Istruzione e ricerca e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.

Art. 2
Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 3.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti a mezzo pec almeno sei mesi prima della sua scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

6. La sottoscrizione del presente contratto ha effetto ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. In particolare, i firmatari del presente contratto subentrano ai firmatari del CCNL 23/12/2025.

Art. 3
Integrazioni all’art. 14 del CCNL 18/01/2024

1. All’art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione) del CCNL 18/01/2024, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Nelle università e negli enti di ricerca, per le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti per l’erogazione del buono pasto, ai fini della verifica della sussistenza degli stessi le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.”

 

Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Art. 4
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati per il personale ATA e per i docenti dalla tabella A2 del CCNL 23/12/2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella A2.

3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

Art. 5
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 4 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 6
Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

  1. la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 14, comma 1, lett. a) del CCNL 23/12/2025 (Tabella A3), è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella A3, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati;
  2. la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 14, comma 1, lett. b) del CCNL 23/12/2025 (Tabella A4), è incrementata con le decorrenze e degli importi lordi annui indicati nell’allegata Tabella A4, nella quale è altresì indicato il valore rideterminato;
  3. il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL 29/11/2007, come rideterminato dall’art. 14, comma 1, lett. c), del CCNL 23/12/2025 (Tabella A5), è incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella A5, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati.

Art. 7
Una tantum

1. Al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2025-2026 è corrisposto, nel mese di gennaio del 2027, un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all’art. 5 (Effetti dei nuovi stipendi) - di Euro 110,00.

2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l’emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2025 e non sia cessato anticipatamente.

3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.

4. L’emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto - in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. 09/09/2025, n. 127 come modificato dall’art. 18, comma 7, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 - a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 % del monte salari 2018, relativamente alla parte disponibile dell’anno 2026 ed alla parte dell’anno 2027 precedente all’avvio dell’anno scolastico 2027/2028.

 

Titolo III
TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ E AOU

Art. 8
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati dalla tabella B2 del CCNL 23/12/2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella B1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B2.

3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 8 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 8 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella B1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 10
Incrementi dell’indennità di Ateneo

1. L’indennità di Ateneo di cui all’art. 4 del CCNL 28/03/2006, come da ultimo rideterminata dall’art. 20 del CCNL 23/12/2025, è incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell’allegata Tabella B3.

Art. 11
Lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate in applicazione dell’art. 86 del CCNL 16/10/2008.

2. Le nuove misure orarie dei compensi per lavoro straordinario sono stabilite nell’allegata Tabella B4, con le decorrenze ivi indicate.

3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL 23/12/2025.

Titolo IV
TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA

Art. 12
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati dalle tabelle C3 e C4 del CCNL 23/12/2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle C1 e C2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle C3 e C4.

3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

Art. 13

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle C1 e C2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 14
Incrementi dell’indennità di Ente e dell’indennità di Valorizzazione professionale

1. L’indennità di Ente di cui all’art. 44 del CCNL 7/10/1996 come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 1, del CCNL 23/12/2025 è incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell’allegata Tabella C5.

2. L’indennità di valorizzazione professionale di cui all’art. 8, comma 2, del CCNL 21/02/2002, biennio economico 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 2, del CCNL 23/12/2025, è incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nell’allegata Tabella C6.

Art. 15
Norme finali

1. È confermato l’art. 9 del CCNL ASI del 4/8/2010.

 

Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM

Art. 16
Incremento degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati dalla tabella D2 del CCNL 23/12/2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella D1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella D2.

3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

Art. 17
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 16 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 16 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella D1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 18
Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 70 del CCNL 16/02/2005, come rideterminata dall’art. 33, comma 1, lett. a) del CCNL 23/12/2025, è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella D3;

b) la retribuzione professionale ricercatori di cui all’art. 175 del CCNL 18/01/2024, come rideterminata dall’art. 33, comma 1, lett. b) del CCNL 23/12/2025, è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella D4;

c) la retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 159, comma 6, del CCNL del 18/01/2024, come rideterminata dall’art. 33, comma 1, lett. c) del CCNL 23/12/2025, è incrementata con le decorrenze e dell’importo annuo lordo indicato nell’allegata Tabella D5. Conseguentemente, a decorrere dal 1/1/2027, la quota della retribuzione di posizione parte fissa non corrisposta a carico del Fondo d'istituto ed il valore massimo della retribuzione di posizione, di cui al citato comma 6 dell'art. 159, sono rispettivamente rideterminati in euro 3.089,67 ed in euro 15.368,53;

d) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all’art. 69 del CCNL 16/02/2005, dall’art. 33, comma 1, lett. d) del CCNL 23/12/2025, è incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella D6.

 

TABELLE

Tabella A1 – SCUOLA

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro  da corrispondere in 13^ mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Rideterminato dal 1.1.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
COLLABORATORI
0-8 29,93 59,87 85,77
9-14 32,51 65,02 93,15
15-20 34,38 68,77 98,53
21-27 36,27 72,55 103,94
28-34 37,66 75,34 107,93
da 35 38,68 77,37 110,84
OPERATORI
0-8 30,66 61,32 125,41
9-14 33,19 66,38 135,76
15-20 35,10 70,21 143,60
21-27 37,01 74,02 151,39
28-34 38,38 76,76 156,99
da 35 39,42 78,85 161,26
ASSISTENTI
0-8 33,36 66,74 95,61
9-14 36,63 73,27 104,97
15-20 39,10 78,21 112,05
21-27 41,54 83,09 119,04
28-34 43,31 86,63 124,11
da 35 44,67 89,34 128,00
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE


0-8 43,70 87,41 125,23
9-14 48,73 97,48 139,65
15-20 53,22 106,45 152,50
21-27 58,02 116,05 166,26
28-34 63,02 126,06 180,60
da 35 67,90 135,81 194,57

 

 

Tabella A1 – SCUOLA – segue

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Rideterminato dal 1.1.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
0-8 38,44 76,89 110,16
9-14 42,51 85,03 121,82
15-20 46,08 92,17 132,04
21-27 49,56 99,14 142,03
28-34 53,02 106,06 151,94
da 35 55,64 111,29 159,44
Docente diplomato istituti sec. II grado
0-8 38,44 76,89 110,16
9-14 42,51 85,03 121,82
15-20 46,10 92,21 132,10
21-27 51,32 102,66 147,07
28-34 54,71 109,44 156,79
da 35 57,38 114,77 164,43
Docente scuola media-Ins.educ.fis. sc.media
0-8 41,61 83,23 119,24
9-14 46,35 92,70 132,81
15-20 50,48 100,98 144,67
21-27 54,57 109,14 156,36
28-34 58,63 117,27 168,01
da 35 61,65 123,32 176,67
Docente laureato istituti sec.  II grado
0-8 41,61 83,23 119,24
9-14 47,54 95,09 136,23
15-20 52,02 104,06 149,08
21-27 57,82 115,66 165,70
28-34 61,65 123,32 176,67
da 35 64,69 129,40 185,38

 

Tabella A2 – SCUOLA

 Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13 mensilità

 

Anzianità di servizio  Dal 1.12025 Dal 1.1.20026 Dal 1.1.2027
COLLABORATORI
0-8 17.815,80 18.175,08 18.485,88
9-14 19.348,93 19.739,05 20.076,61
15-20 20.465,70 20.878,38 21.235,50
21-27 21.589,47 22.024,83 22.401,51
28-34 22.418,57 22.870,73 23.261,81
da 35 23.023,51 23.487,79 23.889,43
OPERATORI
0-8 18.247,85 18.615,77 19.384,86
9-14 19.752,95 20.151,23 20.983,78
15-20 20.894,31 21.315,63 22.196,29
21-27 22.027,71 22.471,83 23.400,29
28-34 22.843,32 23.303,88 24.266,64
da 35 23.464,18 23.937,34 24.926,24
ASSISTENTI
0-8 19.859,44 20.260,00 20.606,44
9-14 21.803,44 22.243,12 22.623,52
15-20 23.273,85 23.743,17 24.149,25
21-27 24.726,42 25.225,02 25.656,42
28-34 25.778,98 26.298,82 26.748,58
da 35 26.586,65 27.122,69 27.586,61
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE
0-8 26.012,77 26.537,29 26.991,13
9-14 29.007,08 29.592,08 30.098,12
15-20 31.676,68 32.315,44 32.868,04
21-27 34.533,53 35.229,89 35.832,41
28-34 37.512,13 38.268,61 38.923,09
da 35 40.415,18 41.230,10 41.935,22

 

Tabella A2 – SCUOLA – segue

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

 

Anzianità di servizio  Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
0-8 22.881,76 23.343,16 23.742,40
9-14 25.303,03 25.813,27 26.254,75
15-20 27.426,79 27.979,87 28.458,31
21-27 29.501,99 30.096,95 30.611,63
28-34 31.560,74 32.197,22 32.747,78
da 35 33.117,16 33.784,96 34.362,76
Docente diplomato istituti sec. II grado
0-8 22.881,76 23.343,16 23.742,40
9-14 25.303,03 25.813,27 26.254,75
15-20 27.438,43 27.991,75 28.470,43
21-27 30.549,12 31.165,20 31.698,12
28-34 32.567,07 33.223,83 33.792,03
da 35 34.153,42 34.842,10 35.438,02
Docente scuola media - Ins.educ.fis sc.media
0-8 24.767,60 25.267,04 25.699,16
9-14 27.587,13 28.143,33 28.624,65
15-20 30.049,71 30.655,71 31.179,99
21-27 32.478,73 33.133,57 33.700,21
28-34 34.898,31 35.601,99 36.210,87
da 35 36.696,49 37.436,53 38.076,73
Docente laureato istituti sec. II grado
0-8 24.767,60 25.267,04 25.699,16
9-14 28.296,09 28.866,69 29.360,37
15-20 30.965,39 31.589,87 32.130,11
21-27 34.417,77 35.111,85 35.712,33
28-34 36.696,49 37.436,53 38.076,73
da 35 38.505,47 39.281,99 39.953,75

 

Tabella A3 - SCUOLA

Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

 

Anzianità di servizio Incrementi dal 1.1.2027 Valori rideterminati dal 1.1.2027
Da 0 a 14 anni 5,30 210,40
Da 15 a 27 anni 6,60 258,70
Da 28 anni 8,30 328,60

 

Tabella A4 - SCUOLA

Indennità di Direzione - parte fissa

Valori in Euro annui

 

Incremento dal 1.1.2027 Valore rideterminato dal 1.1.2027
DSGA 197,10 3.229,00

 

Tabella A5 - SCUOLA

Compenso Individuale Accessorio (CIA)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

 

Aree Incrementi dal 1.1.2027 Valori rideterminati dal 1.1.2027
Funzionari 7,10 116,60
Assistenti 6,40 104,20
Operatori 5,80 94,60
Collaboratori 5,80 94,60

 

Tabella B1 - UNIVERSITÀ

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Personale Aree e CEL

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

 

Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
AREA ELEVATE PROFESSIONALITA' 55,71 111,42 158,02
AREA FUNZIONARI 49,52 99,05 140,46
AREA COLLABORATORI 43,41 86,82 123,13
AREA OPERATORI 41,37 82,74 117,34

 

Collaboratori ed esperti linguistici 35,22 70,44 106,90

 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Tecnologi a tempo indeterminato

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

 

TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO Dal 1.3.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
da 0 a 5 128,15 326,87
da 6 a 11 143,45 365,89
da 12 a 17 158,75 404,92
da 18 a 23 174,05 443,94
da 24 a 30 189,35 482,97
da 31 in poi 204,65 522,00

 

Tabella B2 - UNIVERSITÀ

Nuova retribuzione tabellare annua

Personale Aree e CEL

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

 

Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
ELEVATE PROFESSIONALITA' 29.362,17 30.030,69 30.589,89
FUNZIONARI 26.100,03 26.694,39 27.191,31
COLLABORATORI 22.878,96 23.399,88 23.835,60
OPERATORI 21.803,23 22.299,67 22.714,87

 

Collaboratori ed esperti linguistici 18.562,88 18.985,52 19.423,04

 

Tabella B2 - Università

Nuova retribuzione tabellare annua

Tecnologi a tempo indeterminato

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

 

Posizioni stipendiali Dal 1.3.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
da 0 a 5 34.537,80 36.922,44
da 6 a 11 38.661,40 41.330,68
da 12 a 17 42.785,00 45.739,04
da 18 a 23 46.908,60 50.147,28
da 24 a 30 51.032,20 54.555,64
da 31 in poi 55.155,80 58.964,00

 

Tabella B3 - UNIVERSITÀ

Indennità di Ateneo

Valori in Euro annui

 

Area Incrementi dal 1.1.2027 Valori annui rideterminati
ELEVATE PROFESSIONALITA' 129,00 3.706,20
FUNZIONARI 109,10 3.135,56
COLLABORATORI 78,80 2.265,97
OPERATORI 59,40 1.705,76

 

Tabella B4 - UNIVERSITÀ

Misura oraria per i compensi di lavoro straordinario

Valori in Euro

 

Dal 1.1.2026
Area Straordinario
Diurno Festivo o notturno Notturno festivo
FUNZIONARI 19,04 21,52 24,83
COLLABORATORI 16,82 19,02 21,94
OPERATORI 15,40 17,41 20,09

 

Dal 1.1.2027
Area Straordinario
Diurno Festivo o notturno Notturno festivo
FUNZIONARI 19,37 21,89 25,26
COLLABORATORI 17,11 19,35 22,32
OPERATORI 15,68 17,72 20,45

 

Tabella C1 - ENTI DI RICERCA(1)

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Livelli Dal 1.1.2025 Rideterminato dal 1.1.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
IV 64,84 129,69 171,20
V 58,91 117,84 155,55
VI 54,21 108,43 143,13
VII 49,65 99,32 131,10
VIII 46,97 93,94 124,01

 

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

 

Tabella C2 - ENTI DI RICERCA(1)

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Rideterminato dal 1.1.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
Livello I - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 86,96 173,94 253,30
da 3 a 7 95,69 191,41 278,75
da 8 a 12 104,82 209,66 305,33
da 13 a 16 113,85 227,72 331,64
da 17 a 21 130,39 260,81 379,82
da 22 a 29 142,89 285,80 416,21
da 30 in poi 159,07 318,17 463,35
Livello II - Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 67,41 134,84 196,37
da 3 a 7 73,64 147,30 214,51
da 8 a 12 80,10 160,22 233,33
da 13 a 16 86,57 173,16 252,17
da 17 a 21 97,48 194,97 283,93
da 22 a 29 106,47 212,96 310,14
da 30 in poi 118,00 236,03 343,73
Livello III - Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 53,23 106,47 155,06
da 3 a 7 57,45 114,90 167,34
da 8 a 12 61,81 123,63 180,05
da 13 a 16 66,31 132,63 193,14
da 17 a 21 74,31 148,62 216,44
da 22 a 29 80,72 161,46 235,14
da 30 in poi 88,94 177,90 259,08

 

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

 

Tabella C3 - ENTI DI RICERCA(1)

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

 

Livelli Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
IV 30.370,65 31.148,85 31.646,97
V 27.594,62 28.301,78 28.754,30
VI 25.390,87 26.041,51 26.457,91
VII 23.257,50 23.853,54 24.234,90
VIII 21.999,48 22.563,12 22.923,96

 

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

 

Tabella C4 - ENTI DI RICERCA(1)

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Livello I - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
da 0 a 2 55.651,85 56.695,61 57.647,93
da 3 a 7 61.241,50 62.390,14 63.438,22
da 8 a 12 67.082,30 68.340,38 69.488,42
da 13 a 16 72.861,66 74.228,10 75.475,14
da 17 a 21 83.447,08 85.012,12 86.440,24
da 22 a 29 91.442,51 93.157,43 94.722,35
da 30 in poi 101.798,70 103.707,90 105.450,06
Livello II - Primo ricercatore e Primo tecnologo
da 0 a 2 43.143,21 43.952,37 44.690,73
da 3 a 7 47.127,91 48.011,83 48.818,35
da 8 a 12 51.262,46 52.223,90 53.101,22
da 13 a 16 55.403,57 56.442,65 57.390,77
da 17 a 21 62.381,16 63.551,04 64.618,56
da 22 a 29 68.138,73 69.416,61 70.582,77
da 30 in poi 75.517,61 76.933,97 78.226,37
Livello III - Ricercatore e Tecnologo
da 0 a 2 34.066,41 34.705,29 35.288,37
da 3 a 7 36.764,38 37.453,78 38.083,06
da 8 a 12 39.556,85 40.298,69 40.975,73
da 13 a 16 42.434,09 43.229,93 43.956,05
da 17 a 21 47.552,93 48.444,65 49.258,49
da 22 a 29 51.661,15 52.630,03 53.514,19
da 30 in poi 56.920,31 57.987,83 58.961,99

 

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

 

Tabella C5 – ENTI DI RICERCA(1)

Indennità di Ente

Valori in Euro annui

 

Livelli Incrementi annui dal 1.1.2027 (2)
IV 313,80
V 282,30
VI 240,60
VII 209,10
VIII 179,00

 

(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

(2) Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del CCNL 1994-97.

 

Tabella C6 – ENTI DI RICERCA(1)

Indennità di Valorizzazione professionale

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità

 

Livelli Incrementi dal 1.1.2027
I 8,20
II 6,80
III 5,90

 

E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

 

Tabella D1 – AFAM

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Rideterminato dal 1.1.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
OPERATORI
0 - 2 31,99 63,46 91,31
3 - 8 32,60 64,67 93,05
9 - 14 34,74 68,92 99,17
15 - 20 36,74 72,89 104,88
21 - 27 38,71 76,80 110,51
28 - 34 40,23 79,80 114,83
da 35 41,29 81,91 117,85
ASSISTENTI
0 - 2 35,66 70,74 101,78
3 - 8 36,43 72,28 103,99
9 - 14 39,16 77,69 111,79
15 - 20 41,76 82,83 119,19
21 - 27 44,39 88,05 126,70
28 - 34 46,25 91,76 132,02
da 35 47,68 94,59 136,10
FUNZIONARI
0 - 2 41,14 81,61 117,42
3 - 8 42,08 83,47 120,11
9 - 14 45,42 90,10 129,64
15 - 20 48,59 96,40 138,70
21 - 27 51,76 102,68 147,74
28 - 34 54,05 107,21 154,27
da 35 55,78 110,66 159,22
ELEVATE QUALIFICAZIONI
0 - 2 46,63 92,51 133,10
3 - 8 49,43 98,05 141,08
9 - 14 56,07 111,22 160,04
15 - 20 62,67 124,32 178,88
21 - 27 67,70 134,29 193,23
28 - 34 73,06 144,94 208,55
da 35 78,39 155,51 223,75

 

Tabella D1 - AFAM - segue

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Rideterminato dal 1.1.2026 Rideterminato dal 1.1.2027
Docente di prima fascia
0 - 2 52,97 105,09 151,21
3 - 8 54,88 108,86 156,64
9 - 14 60,62 120,26 173,03
15 - 20 66,33 131,58 189,32
21 - 27 70,46 139,78 201,12
28 - 34 74,93 148,65 213,89
da 35 79,37 157,45 226,54
Ricercatore
0 - 2 42,38 84,76 120,27
3 - 8 43,90 87,80 124,59
9 - 14 48,50 96,99 137,63
15 - 20 53,06 106,12 150,59
21 - 27 56,37 112,74 159,98
28 - 34 59,94 119,89 170,13
da 35 63,50 126,98 180,19

 

Tabella D2 - AFAM

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
OPERATORI
0 - 2 17.908,35 18.285,99 18.620,19
3 - 8 18.249,51 18.634,35 18.974,91
9 - 14 19.448,46 19.858,62 20.221,62
15 - 20 20.569,76 21.003,56 21.387,44
21 - 27 21.672,96 22.130,04 22.534,56
28 - 34 22.519,81 22.994,65 23.415,01
da 35 23.113,91 23.601,35 24.032,63
ASSISTENTI
0 - 2 19.961,23 20.382,19 20.754,67
3 - 8 20.395,56 20.825,76 21.206,28
9 - 14 21.924,05 22.386,41 22.795,61
15 - 20 23.375,52 23.868,36 24.304,68
21 - 27 24.848,04 25.371,96 25.835,76
28 - 34 25.892,76 26.438,88 26.922,00
da 35 26.691,97 27.254,89 27.753,01
FUNZIONARI
0 - 2 23.029,37 23.515,01 23.944,73
3 - 8 23.555,76 24.052,44 24.492,12
9 - 14 25.425,59 25.961,75 26.436,23
15 - 20 27.202,82 27.776,54 28.284,14
21 - 27 28.974,24 29.585,28 30.126,00
28 - 34 30.255,36 30.893,28 31.458,00
da 35 31.226,85 31.885,41 32.468,13
ELEVATE QUALIFICAZIONI
0 - 2 26.104,68 26.655,24 27.142,32
3 - 8 27.669,62 28.253,06 28.769,42
9 - 14 31.386,52 32.048,32 32.634,16
15 - 20 35.081,94 35.821,74 36.476,46
21 - 27 37.896,79 38.695,87 39.403,15
28 - 34 40.900,41 41.762,97 42.526,29
da 35 43.883,27 44.808,71 45.627,59

 

Tabella D2 - AFAM - segue

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

 

Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Docente di prima fascia
0 - 2 29.655,48 30.280,92 30.834,36
3 - 8 30.719,89 31.367,65 31.941,01
9 - 14 33.935,99 34.651,67 35.284,91
15 - 20 37.130,70 37.913,70 38.606,58
21 - 27 39.444,84 40.276,68 41.012,76
28 - 34 41.947,74 42.832,38 43.615,26
da 35 44.429,99 45.366,95 46.196,03
Ricercatore
0 - 2 23.733,06 24.241,62 24.667,74
3 - 8 24.538,16 25.064,96 25.506,44
9 - 14 27.047,22 27.629,10 28.116,78
15 - 20 30.016,34 30.653,06 31.186,70
21 - 27 31.545,78 32.222,22 32.789,10
28 - 34 33.548,58 34.267,98 34.870,86
da 35 35.550,20 36.311,96 36.950,48

 

Tabella D3 - AFAM

Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

 

Anzianità di servizio Incrementi dal 1.1.2027 Valori rideterminati dal 1.1.2027
Da 0 a 14 anni 8,60 239,88
Da 15 a 27 anni 10,50 294,41
Da 28 anni 13,00 364,92

 

Tabella D4 - AFAM

Retribuzione Professionale Ricercatori (RPR)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

 

Anzianità di servizio Incrementi dal 1.1.2027 Valori rideterminati dal 1.1.2027
Da 0 a 14 anni 8,60 156,32
Da 15 a 27 anni 10,50 182,78
Da 28 anni 13,00 226,69

 

Tabella D5 - AFAM

Retribuzione di posizione - parte fissa

Valori in Euro annui

 

Aree Incremento dal 1.1.2027 Valore rideterminato dal 1.1.2027
Elevate Qualificazioni 206,50 5.368,53

 

Tabella D6 - AFAM

Compenso Individuale Accessorio (CIA)

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

 

Aree Incremento dal 1.1.2027 Valori rideterminati dal 1.1.2027
Assistenti/Funzionari 8,30 135,28
Operatori 7,50 123,40

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che con la firma del presente CCNL, che si configura come anticipazione dei benefici economici relativi al triennio 2025-2027, non si considera concluso il negoziato relativo al triennio 2025-2027 che, pertanto, prosegue per gli aspetti relativi alla disciplina delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro di tutto il personale, ivi incluso quello delle AOU, anche con riguardo alla tutela legale del personale che subisce aggressioni nei luoghi di lavoro, nonché in ordine all’utilizzo di risorse aggiuntive eventualmente destinate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale del presente triennio contrattuale. Le parti, inoltre, condividono l’esigenza di proseguire le attività volte ad acquisire adeguati indirizzi in ordine alle risorse del triennio 2019/2021 settore ricerca di cui alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 23 dicembre 2025.

 


Area/Comparto
  • Comparto Istruzione e Ricerca


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