La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).
La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo?
- Id: 37485
Area/Comparto
- Comparto funzioni locali
Argomento
Data pubblicazione
08 Giugno 2026