Sezione regionale di controllo Puglia Deliberazione n. 89 del 22/4/2026 Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Salario accessorio – Incremento in caso aumento organico

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte riscontra la richiesta di parere di un Comune, diretta a conoscere la corretta interpretazione del disposto dell’art. 33 comma 1 in materia di adeguamento del fondo salario accessorio per consentire l’invarianza del tetto del valore medio pro-capite riferito al 2018. L’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, dispone il principio di invarianza della spesa in tema di trattamento accessorio del personale dipendente, prevedendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale [….] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. Trattasi di norma cogente, da considerarsi di stretta interpretazione, al pari degli altri vincoli di analogo tenore introdotti nel tempo dal legislatore in tema di spesa per il personale. Il legislatore ha attenuato il rigido sistema vincolistico sopra descritto, con l’art. 33, co. 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, in base al quale “il limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” Con tale norma, infatti il legislatore, prendendo atto della maggiore flessibilità in materia di facoltà assunzionali introdotta dal D.L. 34/2019, consente l’adeguamento del trattamento accessorio del personale in caso di nuove assunzioni, al fine di garantire il valore medio pro-capite del trattamento accessorio riconosciuto al personale in servizio al 31 dicembre 2018. La norma consente, dunque, agli enti locali, il cui numero dei dipendenti sia aumentato rispetto all’anno-base 2018, di incrementare le risorse destinate a finanziare il salario accessorio, adeguandole al valore medio procapite registrato nel 2018 (ex multis Sez. contr. Lombardia, del. n. 151/2023/PAR; Sez. contr. Marche, del. n. 22/2022/PAR; Sez. contr. Campania del., n. 97/2020/PAR). La norma in esame si pone, quindi, come deroga espressa al vincolo dell’invarianza della spesa prevista dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, che, come detto è norma vincolante e di stretta interpretazione. Pertanto, la norma derogatoria non può che muoversi nello stesso campo di applicazione della disposizione derogata. Quest’ultima, come interpretata dalla giurisprudenza contabile, viene riferita non al fondo, ma al tetto di spesa complessivamente considerata, cioè, sull’insieme delle risorse destinate alla contrattazione. In tal senso si richiama quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna nella delibera 27/2021/PAR “il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti (come si desume da Corte di conti, Sezioni riunite, n. 6/2018 e Sez. Lombardia, n. 95/2020)”. La giurisprudenza contabile ha costantemente affermato che il tetto di spesa deve essere riferito alla complessiva spesa per il trattamento accessorio e non alle singole categorie di personale interessato (ex multis Sezione di Controllo Puglia 27/2019/PAR).

Allegati

Pagina aggiornata il 25/05/2026

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