La disciplina della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dell’Area delle Elevate Professionalità è definita dal CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019–2021 del 9 maggio 2022, in particolare dagli artt. 16 e 53.
Il contratto collettivo stabilisce che una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato debba essere riservata alla retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del citato CCNL.
Tale percentuale costituisce una regola di riparto del budget complessivo e non un parametro individuale di attribuzione; la misura concreta della retribuzione di risultato è definita sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa ed è strettamente correlata agli esiti del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione.
La retribuzione di posizione è attribuita in relazione ai singoli incarichi, sulla base della rilevanza delle responsabilità e della complessità organizzativa e professionale, entro i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale.
La retribuzione di risultato non ha carattere fisso né automatico e può essere ridotta in presenza di valutazioni non pienamente positive o non erogata in caso di valutazioni non positive
La quantificazione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato deve essere effettuata con riferimento al numero degli incarichi effettivamente conferiti e coperti nell’anno di riferimento. Qualora il numero delle posizioni effettivamente coperte risulti inferiore a quello programmato, le risorse corrispondenti alle posizioni non attivate non possono essere utilizzate per l’erogazione della retribuzione di risultato né per altri istituti, ma restano indisponibili e, al termine dell’esercizio, costituiscono economia di bilancio.