TRIENNIO 2019-2021 – CCNL COMPARTO 02.11.2022 – L’art. 16, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, relativo all’Area del personale di elevata qualificazione, stabilisce che l’incarico venga conferito a seguito del superamento del periodo di prova. Tuttavia, durante il periodo di prova può essere corrisposta l’indennità di posizione di parte fissa prevista per l’Area del personale di elevata qualificazione?

  • Id: 36881

La disposizione contrattuale in oggetto è confermata anche nell’art. 27, comma 6, dello stesso CCNL, il quale stabilisce che “gli incarichi di posizione sono attribuiti ai neoassunti dopo il superamento del periodo di prova”.

Il comma 5 dell’art. 26 del CCNL 2019-2021 precisa, inoltre, che “L’indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo d’incarico

Pertanto, dal combinato disposto delle due disposizioni sopra richiamate, gli incarichi di posizione devono essere attribuiti solo dopo il superamento del periodo di prova e l’indennità di posizione di parte fissa e variabile verrà erogata con decorrenza dalla data di tale attribuzione.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Periodo di prova
  • Retribuzione di posizione incarichi di posizione organizzativa
Data pubblicazione

18 Marzo 2026



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