La disposizione contrattuale in oggetto è confermata anche nell’art. 27, comma 6, dello stesso CCNL, il quale stabilisce che “gli incarichi di posizione sono attribuiti ai neoassunti dopo il superamento del periodo di prova”.
Il comma 5 dell’art. 26 del CCNL 2019-2021 precisa, inoltre, che “L’indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo d’incarico”
Pertanto, dal combinato disposto delle due disposizioni sopra richiamate, gli incarichi di posizione devono essere attribuiti solo dopo il superamento del periodo di prova e l’indennità di posizione di parte fissa e variabile verrà erogata con decorrenza dalla data di tale attribuzione.