In merito si rappresenta che le norme contrattuali rispettivamente del CCNL del Comparto Funzioni Locali e dell’Area Funzioni locali non lasciano dubbi al riguardo. In particolare:
- con riferimento al personale non dirigente, l’art. 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.”- con riferimento al personale dirigente, l’art. 7, comma 2 del CCNL Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026, prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.[…]”