L’art. 24, comma 1, lettera a), del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022 riconosce al dipendente otto giorni di permesso retribuito all’anno per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove. La formulazione della disposizione individua espressamente nello svolgimento della prova concorsuale il presupposto per la fruizione del beneficio.
Ne consegue che l’eventuale riconducibilità, nell’ambito applicativo della norma contrattuale, di attività ulteriori e antecedenti allo svolgimento delle prove, quali le operazioni preliminari di identificazione dei candidati o di consegna dei codici, presuppone una valutazione circa la loro effettiva e inscindibile connessione con la prova d’esame, così come definita dal bando di concorso.
Tale valutazione attiene a profili di natura applicativa e gestionale, che rientrano nella competenza dell’amministrazione interessata, anche in relazione alle specifiche previsioni del singolo bando e alle modalità organizzative concretamente adottate per lo svolgimento della procedura concorsuale.
Resta pertanto ferma la responsabilità dell’amministrazione di verificare, nel rispetto della disciplina contrattuale, se le attività preliminari previste dal bando costituiscano parte integrante e necessaria della prova concorsuale ovvero se debbano essere considerate attività prodromiche non coincidenti con i “giorni di svolgimento delle prove” cui la norma contrattuale fa riferimento.