La disciplina contrattuale di riferimento è contenuta all’art. 39 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018.
La citata norma prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto.
Il medesimo articolo, al comma 5, precisa inoltre che le assenze per infortunio sul lavoro non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia ordinaria.
Ne consegue che, diversamente da quanto previsto per la malattia ordinaria, per la quale il contratto individua un periodo massimo di comporto nel triennio mobile, in caso di infortunio sul lavoro il CCNL non stabilisce una durata predefinita del periodo di conservazione del posto espressa in mesi..
Per l’applicazione di tale disciplina non rileva la tipologia di rapporto di lavoro del dipendente.