L’art. 7, commi 2 e 3 del vigente CCNL Area Funzioni Centrali del 28 ottobre 2025 prevede che:
“2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
- a) i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
- b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.
- La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell’art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001”
Conseguentemente, a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività sindacale, tutte le organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza possono costituire, ai sensi del richiamato art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, la propria RSA di posto di lavoro atteso che, come noto, per le Aree dirigenziali non si sono costituite le RSU.
Pertanto, in analogia a quanto avviene per il Comparto, ove quando viene eletta una nuova RSU la stessa acquisisce immediatamente il diritto a far parte della delegazione trattante di parte sindacale a prescindere dall’oggetto delle trattative in corso, la RSA di una organizzazione sindacale rappresentativa avrà titolo, a far data dalla sua costituzione, a partecipare alla delegazione trattante di parte sindacale relativamente all’Area dirigenziale di riferimento, a prescindere dal periodo contrattuale cui il negoziato/confronto/informativa si riferiscano.