L’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale, del 12 aprile 2025, all’art. 12, comma 5, prevede che la composizione del Comitato di coordinamento dovrà essere definita contemperando il principio di proporzionalità (numero di seggi ottenuti da ciascuna lista rispetto al numero totale dei seggi) con quello di inclusività (garantire la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio).
Pertanto, fermo restando sia l’obbligo di costituire il Comitato di coordinamento sia il numero massimo dei suoi componenti, laddove gli stessi non siano stati scelti nel rispetto delle regole previste dal suindicato art. 12, la questione assume rilevanza endosindacale in quanto il soggetto leso riguarda uno o più dei componenti della RSU, che potrà/potranno sempre adire l’autorità giudiziaria.
Per quanto attiene all’amministrazione, va osservato che il Comitato di coordinamento ha la funzione di portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti. Pertanto, una errata composizione dello stesso non inficia di per sé stessa la correttezza dell’operato del Comitato.
Tuttavia, alla luce della scelta operata dalle parti (garantire la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio), sarebbe opportuno che in tali casi l’amministrazione provveda a segnalare formalmente alla RSU l’eventuale incongruenza tra la previsione contrattuale e la composizione del Comitato di coordinamento.