Non si possono che confermare le disposizioni contrattuali attualmente vigenti in materia per il personale del comparto sanità, ovvero l’art. 11, comma 1 in base al quale il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone delle voci di cui alla lettera a) e, ai sensi della lett. b), di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e del Fondo premialità e condizioni di lavoro, con esclusione delle voci ivi espressamente indicate. Alla domanda deve dunque rispondersi negativamente, ma con la doverosa precisazione che nel computo dell’elemento di garanzia rientra anche, in quota parte, la premialità, correlata alla performance organizzativa o individuale, conseguita dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco e corrisposta a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro.
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL COMPARTO 02.11.2022 – Per i dipendenti in distacco sindacale a tempo pieno può essere corrisposta la premialità?
- Id: 35937
Area/Comparto
- Comparto sanità
Argomento
Data pubblicazione
10 Dicembre 2025