In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia che la disciplina, introdotta dall’art. 36 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.07.2024, a favore dei dirigenti che vengano assegnati, previa convenzione, dalle amministrazioni di appartenenza presso altri enti per periodi predeterminati, non pone, in linea generale, alcuna limitazione soggettiva legata ai ruoli, funzioni o particolari specializzazioni. Detta disciplina, da un lato fornisce un utile strumento di gestione a favore di Enti temporaneamente meno strutturati, dall’altro, introduce un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e risultato, in aggiunta al trattamento economico spettante a favore del dirigente utilizzato.
La disciplina dell’utilizzo in convenzione di un dirigente di altro ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL area FL 16.07.2024 ha delle limitazioni soggettive correlate alle funzioni esercitate o a determinate specializzazioni?
- Id: 35903
Area/Comparto
- Area funzioni locali
Argomento
Data pubblicazione
02 Dicembre 2025