In tema di responsabilità disciplinare occorre fare riferimento al CCNL Istruzione e ricerca del 18/01/2024, Titolo V della Parte Comune, atteso che già il precedente CCNL del 19/4/2018 aveva provveduto a rinovellare la materia sostituendo integralmente la precedente disciplina.
Di conseguenza, anche in attuazione del principio di incompatibilità previsto all’art. 1, comma 6, dello stesso CCNL - per cui “[… ] continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”- le precedenti previsioni contrattuali che regolavano tale materia sono venute meno, compreso l’art. 46 del CCNL 16/10/2008.
Pertanto, al dipendente responsabile delle mancanze compiute a far data dal giorno in cui il nuovo codice disciplinare è entrato in vigore) si applica l’art. 25 (codice disciplinare) del CCNL Istruzione e Ricerca 18/01/2024, il quale, al comma 8, statuisce che per tutte le ipotesi di violazioni ivi contemplate è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 della medesima clausola contrattuale, escludendo il riconoscimento di altri emolumenti nonché la maturazione dell’anzianità di servizio.