Il sistema di classificazione introdotto dal CCNL comparto Funzioni Centrali del 9.5.2022 è articolato in 4 aree, all’interno delle quali si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione.
Per rafforzare tale concetto, all’interno delle Aree sono state eliminate le diverse posizioni economiche, riconducendo il percorso di crescita economica all’attribuzione di differenziali stipendiali il cui importo è unico per area.
L’art. 16 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.01.2025 stabilisce che possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. L’assenza di ulteriori indicazioni, unitamente al fatto che al comma 2, lett. d), del medesimo articolo viene precisato che “i differenziali stipendiali sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, […]” evidenzia che le procedure devono essere definite per area senza alcuna ulteriore suddivisione dei dipendenti in gruppi sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti agli stessi.
Il quadro sopra delineato non è derogabile in sede di contrattazione collettiva integrativa atteso che il medesimo art. 16, al comma 2, demanda a quest’ultima solo gli aspetti di cui alla lett. d) punto 3, lett. e), lett. f) e lett. g).