L’art. 17 comma 8 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.1.2025, in un’ottica generale di valorizzazione del capitale umano oggi presente nelle amministrazioni ed al fine di riconoscere il maggior impegno richiesto ai dipendenti cui viene conferito un incarico di posizione organizzativa e professionale rispetto ai restanti Funzionari inquadrati nella medesima area, ha introdotto il diritto al conferimento di un incarico per il Funzionario che, a seguito di successive riassegnazioni, ricopra un incarico di posizione organizzativa o professionale per più di 8 anni anche non consecutivi ed anche laddove l’incarico ricoperto avesse oggetti diversi nel tempo.
Va precisato che il lavoratore matura il diritto al conferimento di un incarico e non al conferimento dell’incarico in godimento.
Tale diritto viene meno laddove l’incarico sia stato revocato con atto scritto e motivato a seguito di: inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento; intervenuti mutamenti organizzativi; valutazione negativa; violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.
Il riferimento agli intervenuti mutamenti organizzativi si deve intendere nel senso che, qualora a seguito di tali riorganizzazioni il numero di incarichi di posizione organizzativa disponibili sia inferiore alla platea degli aventi diritto indicati nel comma 8, qualcuno di essi rimarrà privo di incarico. Cionondimeno, ove in seguito il numero degli incarichi di posizione organizzativa tornasse ad essere corrispondente o maggiore del numero degli aventi diritto indicati nel comma 8, coloro che non lo avessero ricevuto per i motivi sopra indicati, mantenendo il diritto al conferimento, potranno concorrere, con priorità, alle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi.