Per il calcolo dei tre anni di servizio ai fini della determinazione del numero di giorni di ferie spettanti occorre tenere conto di tutti i precedenti rapporti di lavoro avuti dal dipendente, anche a tempo determinato, presso altre amministrazioni pubbliche, oppure bisogna calcolare i tre anni di servizio dalla data di assunzione presso la singola amministrazione ove il dipendente sia stato assunto a tempo indeterminato?

  • Id: 35050

L’art. 21 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27/01/2025 non fa alcuna distinzione circa i rapporti di lavoro – a tempo determinato o indeterminato – da considerare utili ai fini del riconoscimento dell’incremento del numero di giorni di ferie spettanti dopo 3 anni di servizio e, anzi, l’art. 55, comma 1, lett. a) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, che disciplina il trattamento economico normativo del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, chiarisce che “le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione...; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in  proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2 e 3 [oggi articolo 21 citato] a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni”.

 
Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Ferie
  • Lavoro flessibile
  • Tempo determinato
Data pubblicazione

09 Luglio 2025



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