I dipendenti delle istituzioni scolastiche possono fruire nella stessa giornata di un permesso per diritto allo studio e di un permesso orario per la partecipazione ad assemblea sindacale?

  • Id: 34589

L’art. 37 del CCNL 18/01/2024 regola la materia del diritto allo studio ed è espressione di una volontà contrattuale tesa ad agevolare il dipendente nella fruizione dei permessi orari per il diritto allo studio (v. comma 4) presentando alla propria amministrazione idonea certificazione (comma 5).

Per quanto concerne il diritto di assemblea, che è espressione concreta di libertà sindacale, esso è regolato dall’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024. In particolare, il comma 4 dell’articolo sopra citato dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”. Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.

Ne consegue che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, convocate nel rispetto della disciplina definita dal CCNL.

Alla luce delle due norme contrattuali, questa Agenzia non ravvisa ostacoli alla fruizione nella stessa giornata di tali diversi istituti contrattuali, salvo il rispetto degli articoli sopra indicati.

Area/Comparto
  • Comparto istruzione e ricercaScuola
Argomento
  • Permessi per il diritto allo studio
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

12 Giugno 2025



Skip to content